Titolo III

Art. 12

Compiti dell'ANPA

In vigore dal 10 dic 2016
1. Il Comitato, per l'espletamento dei compiti i cui al precedente , si avvale dell'Agenzia nazionale per L'ambiente, la quale in particolare: a) provvede, secondo le direttive del Comitato, alla tenuta del registro contenente l'elenco dei siti aderenti al sistema di ecogestione e audit, di cui all', comma 1, del regolamento comunitario Ecoaudit; b) cura su direttiva del Comitato la corretta informazione del pubblico e delle imprese, con appositi strumenti, eventualmente anche avvalendosi della collaborazione delle camere di commercio, industria ed artigianato, senza l'aggravio di ulteriori oneri.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 ha disposto (con l'art. 5, comma 8, lettera b)) che "alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 sono soppresse le seguenti parole: "e eventualmente anche avvalendosi della collaborazione delle camere di commercio, industria e artigianato,"".

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Pro

urn:nir:ministero.ambiente:decreto:1995-08-02;413#art-12

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Compiti dell'ANPA (Art. 12 Regolamento recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit.) — Testo vigente | Portale Normativo