Titolo III
Art. 12
Compiti dell'ANPA
In vigore dal 10 dic 2016
1. Il Comitato, per l'espletamento dei compiti i cui al precedente , si avvale dell'Agenzia nazionale per L'ambiente, la quale in particolare:
a) provvede, secondo le direttive del Comitato, alla tenuta del registro contenente l'elenco dei siti aderenti al sistema di ecogestione e audit, di cui all', comma 1, del regolamento comunitario Ecoaudit;
b) cura su direttiva del Comitato la corretta informazione del pubblico e delle imprese, con appositi strumenti, eventualmente anche avvalendosi della collaborazione delle camere di commercio, industria ed artigianato, senza l'aggravio di ulteriori oneri.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 ha disposto (con l'art. 5, comma 8, lettera b)) che "alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 sono soppresse le seguenti parole: "e eventualmente anche avvalendosi della collaborazione delle camere di commercio, industria e artigianato,"".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente:decreto:1995-08-02;413#art-12