Titolo IV

Art. 18

Risorse aggiuntive

In vigore dal 18 ott 1995
1. L'applicazione dei regolamenti comunitari 880/92 e 1836/93 del Consiglio è realizzata, utilizzando oltre i proventi previsti agli del presente regolamento quelli ex , comma 1, del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito nella legge 9 agosto 1993, n. 294. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 agosto 1995 Il Ministro dell'ambiente BARATTA Il Ministro della sanità GUZZANTI Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato CLÒ Il Ministro del tesoro DINI Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1995 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 221
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