Titolo IV
Art. 18
Risorse aggiuntive
In vigore dal 18 ott 1995
1. L'applicazione dei regolamenti comunitari 880/92 e 1836/93 del Consiglio è realizzata, utilizzando oltre i proventi previsti agli del presente regolamento quelli ex , comma 1, del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito nella legge 9 agosto 1993, n. 294.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 agosto 1995
Il Ministro dell'ambiente
BARATTA
Il Ministro della sanità
GUZZANTI
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
CLÒ
Il Ministro del tesoro
DINI
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1995
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 221
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.ambiente:decreto:1995-08-02;413#art-18