Titolo II
Art. 8
8 / 18Domande di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica
In vigore dal 18 ott 1995
Domande di assegnazione
del marchio comunitario di qualità ecologica
1. Per quanto riguarda le domande di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica il Comitato decide sulla base degli orientamenti e delle disposizioni adottate in sede comunitaria, dandone opportuna informazione ai terzi interessati, tramite l'ANPA.
2. Per le domande, che riguardano nuovi gruppi di prodotti, il Comitato, previa consultazione obbligatoria del forum di cui all', delibera sull'opportunità di presentare alla Commissione CEE la proposta, ai sensi dell' e/o dell', comma 8, del regolamento comunitario.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.ambiente:decreto:1995-08-02;413#art-8