Capo II

Art. 8

Registro di produzione

In vigore dal 18 ago 1995
1. I titolari delle fabbriche di cui all' sono obbligati alla tenuta di un apposito registro, costituito da due sezioni, nella prima delle quali devono essere annotate al carico, giornalmente, le materie prime pervenute ed allo scarico, settimanalmente, quelle passate alla lavorazione, mentre nella seconda devono essere annotate, giornalmente e distintamente per qualità, le quantità di prodotto ottenute e quelle estratte con l'indicazione, per queste ultime, delle ditte destinatarie e relative ubicazioni nonché degli estremi dei documenti di accompagnamento di cui all'. Se la fabbrica è un deposito fiscale, l'accertamento della produzione e l'estrazione delle singole partite sono effettuati con le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria; per i pozzi di produzione del petrolio greggio, l'assunzione in carico di tale prodotto viene effettuato direttamente dall'esercente. 2. Alla fine di ogni mese deve essere annotata sul registro di cui al comma 1 la giacenza dei singoli prodotti risultante dalla differenza fra le quantità ottenute, quelle esitate e quelle mancanti per cali o dispersioni, aumentata della eventuale rimanenza esistente alla fine del mese precedente. 3. I titolari degli stabilimenti di produzione devono, inoltre, trasmettere, entro il giorno 10 di ogni mese, all'UTF competente per territorio, copia estratta dal registro di cui al comma 1, dalla quale devono risultare le operazioni di carico e scarico effettuate nel mese precedente e la giacenza risultante a fine mese, con allegato un elenco delle partite estratte nel mese, destinate all'esportazione o al trasferimento a depositi commerciali od a ditte utilizzatrici, nazionali o comunitarie, raggruppate per deposito o ditta destinataria.
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