Capo II

Art. 12

Modalità di fornitura

In vigore dal 18 ago 1995
1. La fornitura da impianti o depositi nazionali ai soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, dei prodotti di cui all', non denaturati, è subordinata alla presentazione, da parte dell'utilizzatore, di dichiarazione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure di cui all'; tale dichiarazione deve essere allibrata a cura della ditta fornitrice in apposito registro, al quale essa viene allegata. Per i prodotti provenienti da Paesi terzi, che non transitino per depositi doganali, la predetta dichiarazione deve essere presentata alla competente dogana.
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urn:nir:ministero.finanze:decreto:1995-05-17;322#art-12

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