Capo II

Art. 13

Semplificazione delle procedure

In vigore dal 18 ago 1995
1. Le disposizioni di cui all', comma 3, ed agli non si applicano agli oli di creosoto di cui al codice NC 2707 91 00, agli oli greggi di cui al codice NC 2707 99, all'etilene di cui al codice NC 2901 21 00, al propilene di cui al codice NC 2901 22 00, al butadiene di cui al codice NC 2901 24 00 nonché ai prodotti di cui alle lettere a), e), f), g) ed m) dell', comma 2, del decreto-legge. I quantitativi dei suddetti prodotti non fanno cumulo con quelli degli altri prodotti dell' ai fini dell'applicazione dell', comma 4 e dell' comma 8.
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Semplificazione delle procedure (Art. 13 Regolamento recante norme per l'impiego dei prodotti petroliferi in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione e per l'esercizio della vigilanza fiscale sugli oli minerali non soggetti ad accisa.) — Testo vigente | Portale Normativo