Capo III

Art. 16

Vigilanza e penalità

In vigore dal 18 ago 1995
1. L'UTF ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso le ditte che producono, commerciano od utilizzano i prodotti di cui al presente decreto per gli accertamenti fiscali ritenuti necessari. 2. Sui cali di prodotti esenti non denaturati riscontrati presso i depositi intermedi di cui all', comma 5 e presso gli opifici d'impiego agevolato di cui all' in misura superiore alle tolleranze previste dall' del decreto-legge od ai parametri d'impiego preventivamente accertati e sulle quantità di prodotti mancanti che non risultino impiegate nell'uso esente è dovuta l'accisa, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge, salvo l'applicazione delle previste penalità nel caso in cui il fatto costituisca reato. 3. Per i cali e le eccedenze di prodotti denaturati di cui all' riscontrati presso i depositi intermedi di cui all', comma 5, si applicano le disposizioni di cui all' del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474. Se i cali dei suddetti prodotti si verificano in un deposito fiscale, si applicano, in attuazione dell', comma 3, del decreto-legge, le disposizioni previste dalla normativa doganale. 4. Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, qualora non siano applicabili sanzioni previste da altre specifiche normative, l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento è punita con la pena pecuniaria prevista dall'art. 32, comma 3, del decreto-legge.
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