Capo III
Art. 17
Periodo transitorio
In vigore dal 18 ago 1995
1. Gli operatori che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stati autorizzati dagli UTF a produrre e commercializzare i prodotti di cui all', commi 1 e 2, nonché all'art. 30, comma 6, del decreto-legge, o ad approvvigionarsene per utilizzarli negli usi previsti dagli del presente regolamento, si adeguano alle disposizioni del regolamento medesimo entro 180 giorni dalla suddetta data, integrando a tal fine la documentazione già presentata. Eventuali giacenze di prodotti non denaturati detenute dai suddetti operatori, diversi dai depositari autorizzati, possono essere smaltite fino ad esaurimento delle stesse.
2. Gli operatori, in possesso delle autorizzazioni o concessioni di cui al regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 363, e successive modificazioni, se previste, che abbiano presentato istanza per l'esercizio delle attività contemplate nel presente decreto, in corso d'istruttoria alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e che presentino le prescritte denunce entro 180 giorni dalla suddetta data, possono iniziare immediatamente la propria attività, previo rilascio, da parte dell'UTF, di certificazione di avvenuta presentazione della denuncia, vidimazione del registro di carico e scarico e comunicazione, ove occorra, del codice d'accisa, con riserva di procedere, entro i termini stabiliti, alle prescritte incombenze.
3. In luogo dei documenti di accompagnamento di cui all', comma 4, all', comma 2, ed all', comma 1, del presente regolamento è consentito l'impiego, fino ad esaurimento, e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, rispettivamente, delle bollette mod. H-ter 16 e 16-bis, color rosa, H-ter 18, H-ter 19 e H-ter 16 e 16-bis, color cenere, munite, secondo i casi, della stampigliatura "Vale quale documento previsto dall', comma 4, (oppure dall', comma 2, oppure dall', comma 1,) del decreto ministeriale 17 maggio 1995".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 maggio 1995
Il Ministro: FANTOZZI Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1995
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 168
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1995-05-17;322#art-17