Capo II
Art. 6
Campo d'applicazione
In vigore dal 18 ago 1995
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai prodotti di cui all', comma 2, del decreto-legge, ad esclusione degli oli lubrificanti, agli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90) ed ai polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) rientranti nella disciplina di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo, non destinati ad essere usati come carburante o combustibile o per impieghi tassati ai sensi dell'art. 30 del decreto-legge medesimo.
2. Negli impieghi di cui al comma 1 i prodotti non soggetti ad accisa possono essere utilizzati con o senza denaturazione, secondo le modalità stabilite nei successivi articoli del presente capo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1995-05-17;322#art-6