Capo I

Art. 4

Registrazioni e documenti di circolazione

In vigore dal 13 set 1995
1. Le ditte utilizzatrici dei prodotti petroliferi agevolati di cui all', non denaturati, sono obbligate alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico, nel quale devono essere annotate, giornalmente e per ciascun prodotto, nella parte del carico, le quantità introdotte nell'opificio con gli estremi dei documenti di accompagnamento di cui al comma 2 e, nella parte dello scarico, le quantità impiegate nonché i quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti o gli altri parametri indicativi dell'impiego, determinati dall'UTF ai sensi dell', comma 3. 2. I prodotti di provenienza nazionale, non denaturati, possono essere ritirati solo da depositi fiscali e devono pervenire all'opificio di utilizzazione scortati dal documento comunitario di accompagnamento in regime sospensivo di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992, e successive modifiche, avente una distinta serie di numerazione e munito di stampigliatura con la dicitura "circolazione interna". Il medesimo documento deve essere emesso anche per la scorta dei prodotti provenienti da paesi terzi estratti dai depositi doganali o avviati all'utilizzatore direttamente dalla dogana. Anche in quest'ultimo caso il documento di accompagnamento è emesso dagli interessati. L'esemplare n. 3 di tale documento deve essere restituito al mittente od alla dogana entro i termini previsti per la circolazione intracomunitaria, munito dell'attestazione dell'UTF di avvenuta presa in carico presso l'impianto destinatario. I prodotti provenienti dagli altri Paesi membri sono assunti in carico sulla base del documento di accompagnamento in regime sospensivo. 3. L'esercente della ditta utilizzatrice è tenuto a compilare mensilmente un prospetto da cui risultino le introduzioni giornaliere dei prodotti agevolati, i quantitativi complessivamente utilizzati, i prodotti ottenuti o gli altri parametri indicativi dell'impiego, di cui al comma 1. Tali prospetti devono essere trasmessi al competente UTF entro il giorno 10 del mese successivo a quello cui si riferiscono. 4. Le ditte che hanno dichiarato un consumo annuo complessivo dei prodotti di cui al precedente comma 1 non superiore ai 2.000 litri effettuano lo scarico previsto nel comma suddetto mensilmente anziché giornalmente e sono obbligate all'invio del prospetto di cui al comma 3 alla fine dell'anno.

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Registrazioni e documenti di circolazione (Art. 4 Regolamento recante norme per l'impiego dei prodotti petroliferi in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione e per l'esercizio della vigilanza fiscale sugli oli minerali non soggetti ad accisa.) — Testo vigente | Portale Normativo