Capo I

Art. 3

Impiego di prodotti non denaturati

In vigore dal 18 ago 1995
1. Chiunque intende utilizzare negli impieghi di cui all' i prodotti petroliferi indicati all', comma 1, del decreto-legge, non denaturati, deve farne preventiva denuncia all'UTF competente per territorio, almeno sessanta giorni prima della data d'inizio dell'impiego. 2. La denuncia deve essere compilata in duplice esemplare e deve contenere la denominazione della ditta, la sua sede, il codice fiscale, la partita IVA, le generalità di chi la rappresenta legalmente, il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si trova l'impianto, nonché il relativo numero di telefono e di fax. Deve inoltre essere corredata da una relazione tecnica, con allegate la planimetria dell'opificio e le tabelle di taratura dei serbatoi dove sono custoditi i prodotti di cui al comma 1, riportante le seguenti ulteriori informazioni: a) locali di cui si compone l'impianto ed uso a cui ciascuno è destinato, con riferimento alla planimetria; b) numero dei serbatoi e relative capacità e quantità massima dei singoli prodotti esenti che in qualsiasi momento si può trovare nell'impianto; c) modalità d'impiego dei prodotti esenti, eventuali processi di lavorazione, quantità e qualità dei prodotti ottenuti da tale lavorazione; d) quantitativo massimo di prodotti esenti che si prevede di poter utilizzare in un anno; e) estremi delle autorizzazioni o concessioni rilasciate ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modifiche. La denuncia deve pure contenere una dichiarazione dell'utilizzatore attestante, sotto la propria responsabilità, il possesso di tutte le eventuali altre autorizzazioni di natura non fiscale occorrenti per l'esercizio della propria attività, nonché la richiesta di riconoscimento della qualità di operatore registrato. 3. L'UTF, ricevuta la denuncia, verifica gli impianti, procede, in contraddittorio con l'esercente, al controllo della taratura dei serbatoi destinati al deposito dei prodotti petroliferi esenti, determina, anche con esperimenti, i parametri mediante i quali può effettuarsi il riscontro della regolarità dell'impiego agevolato, prescrive le misure necessarie per il loro controllo, compresa, nei casi previsti, l'installazione di apparecchiature e strumenti, provvede alla registrazione dell'operatore ed alla comunicazione del codice d'accisa, rilasciando, se prevista, la licenza di cui all' del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474. 4. Delle operazioni di verifica eseguite viene redatto processo verbale in doppio originale, da sottoscriversi anche dal rappresentante della ditta, uno dei quali è consegnato, unitamente al primo esemplare della denuncia debitamente protocollato, al rappresentante medesimo, mentre il secondo viene conservato agli atti insieme all'altro esemplare della denuncia. 5. Le modifiche che si intendessero apportare alla situazione risultante dal verbale di verificazione devono essere preventivamente autorizzate dall'UTF. 6. Non è consentito l'impiego dei prodotti di cui all', non denaturati, con le modalità stabilite dal presente articolo, qualora da tale impiego si ottengano prodotti che, per le caratteristiche tecniche e per il costo, potrebbero essere destinate alla carburazione o alla combustione; in questo caso si applica la disciplina di cui all'. La predetta disciplina non si applica quando si ottengono solventi e diluenti per vernici, condizionati conformemente all', comma 6, oppure contenenti cloroderivati od acetati nelle percentuali previste dall', comma 5. 7. Negli usi esenti di cui all', comma 1, possono essere utilizzati anche prodotti petroliferi assoggettati ad accisa. In tale caso, per essere ammessi alla restituzione dell'accisa ai sensi dell'art. 20, comma 1, del decreto- legge, deve essere seguita la procedura di cui al presente articolo ed agli , con gli adeguamenti derivanti dalla diversa posizione fiscale del prodotto. Per ottenere la restituzione, anche mediante accredito, l'utilizzatore deve presentare, per ciascun semestre solare, apposita istanza al competente UTF.
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Impiego di prodotti non denaturati (Art. 3 Regolamento recante norme per l'impiego dei prodotti petroliferi in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione e per l'esercizio della vigilanza fiscale sugli oli minerali non soggetti ad accisa.) — Testo vigente | Portale Normativo