Titolo VIII
Art. 82
Responsabilità e obbligo di denunzia
In vigore dal 6 ott 1995
1. Il direttore dell'istituto che venga a conoscenza direttamente o a seguito di rapporto, di fatti che diano luogo a responsabilità contabile e patrimoniale, deve farne immediata denunzia alla procura generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni; se il fatto sia imputabile al direttore dell'istituto, la denunzia è fatta dal capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente per la vigilanza sull'istituto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1995-04-27;392#art-82