Titolo VIII
Art. 83
Gestione ad interim dell'istituto da parte della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare che esercita la vigilanza.
In vigore dal 6 ott 1995
Gestione ad interim dell'istituto da parte della rappresentanza
diplomatica o dell'ufficio consolare che esercita la vigilanza.
1. Nei casi nei quali l'istituto rimane privo di direttore e di addetto la gestione interinale è assicurata dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare competente in materia di vigilanza sull'istituto stesso. Tale gestione è limitata agli atti di ordinaria amministrazione.
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