Titolo VIII

Art. 83

Gestione ad interim dell'istituto da parte della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare che esercita la vigilanza.

In vigore dal 6 ott 1995
Gestione ad interim dell'istituto da parte della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare che esercita la vigilanza. 1. Nei casi nei quali l'istituto rimane privo di direttore e di addetto la gestione interinale è assicurata dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare competente in materia di vigilanza sull'istituto stesso. Tale gestione è limitata agli atti di ordinaria amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1995-04-27;392#art-83

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo