Titolo VIII

Art. 81

Entrata in vigore

In vigore dal 6 ott 1995
1. Le disposizioni di cui ai titoli III, V, VI e VII si applicano a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'anno di entrata in vigore del regolamento. 2. La redazione degli inventari, conforme a quanto previsto dal presente regolamento, è effettuata entro cinque anni dalla sua applicazione.
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