Titolo VIII
Art. 81
Entrata in vigore
In vigore dal 6 ott 1995
1. Le disposizioni di cui ai titoli III, V, VI e VII si applicano a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'anno di entrata in vigore del regolamento.
2. La redazione degli inventari, conforme a quanto previsto dal presente regolamento, è effettuata entro cinque anni dalla sua applicazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1995-04-27;392#art-81