Titolo VI›Capo I
Art. 77
Gestione finanziaria e patrimoniale e attività contrattuale delle sezioni
In vigore dal 6 ott 1995
Gestione finanziaria e patrimoniale
e attività contrattuale delle sezioni
1. Per la gestione finanziaria delle sezioni si applicano le norme previste ai titoli III, IV e V del presente regolamento; le funzioni demandate per gli istituti in tali titoli alle rappresentanze diplomatiche o agli uffici consolari competenti e al direttore dell'istituto sono svolte per le sezioni rispettivamente dall'istituto fondatore e dal capo della sezione.
2. Le somme destinate ad incrementare il fondo scorta affluiscono al fondo scorta dell'istituto fondatore.
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Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1995-04-27;392#art-77