Titolo V›Capo I
Art. 72
Pagamenti conseguenti ai contratti
In vigore dal 15 gen 2016
1. Il pagamento dei contratti di cui al presente titolo V deve essere effettuato nelle forme previste dall' del presente regolamento sulla base della presentazione della relativa documentazione giustificativa e dell'avvenuta esecuzione, così come previsto dal contratto, delle prestazioni, lavori e servizi. Nei casi in cui sia previsto il collaudo il pagamento deve essere corrisposto solo su esito positivo del collaudo stesso....
2. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 3 DICEMBRE 2015, N. 211.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1995-04-27;392#art-72