Titolo VICapo I

Art. 75

Capo della sezione distaccata

In vigore dal 6 ott 1995
1. Il capo della sezione distaccata risponde al direttore dell'istituto fondatore della gestione amministrativa e contabile della sezione distaccata stessa anche se concernente l'attività didattica e scientifica di docenti e altro personale della sezione. 2. Il capo della sezione entro il 30 settembre predispone il bilancio preventivo ed entro il 15 marzo il conto consuntivo corredati di una relazione illustrativa del bilancio e dell'attività della sezione. 3. Il capo della sezione distaccata provvede all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento della sezione distaccata stessa e dispone il pagamento delle relative fatture nell'osservanza delle norme che regolano l'amministrazione e la contabilità; egli è altresì tenuto ad ogni adempimento di legge anche in ottemperanza alle norme fiscali. 4. Il capo della sezione distaccata designa l'impiegato incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento, salvo che nella sede operi un lettore con incarichi extra-accademici, nel cui caso tali funzioni sono svolte dallo stesso lettore.
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