Art. 72 · Pagamenti conseguenti ai contratti
Titolo VCapo I

Art. 72

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Pagamenti conseguenti ai contratti

In vigore dal 15 gen 2016
1. Il pagamento dei contratti di cui al presente titolo V deve essere effettuato nelle forme previste dall' del presente regolamento sulla base della presentazione della relativa documentazione giustificativa e dell'avvenuta esecuzione, così come previsto dal contratto, delle prestazioni, lavori e servizi. Nei casi in cui sia previsto il collaudo il pagamento deve essere corrisposto solo su esito positivo del collaudo stesso.... 2. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 3 DICEMBRE 2015, N. 211.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1995-04-27;392#art-72