Capo III
Art. 19 bis
Principi generali
In vigore dal 15 gen 2016
1. La gestione finanziaria degli istituti avviene secondo i principi della gestione di cassa.
2. L'elaborazione, la trasmissione, l'archiviazione e la conservazione dei documenti e delle comunicazioni relative alla gestione avvengono, di regola, in coerenza con i principi dell'amministrazione digitale stabiliti dalla legislazione vigente, secondo le modalità ed i criteri per la gestione elettronica dei flussi documentali e per la dematerializzazione degli atti amministrativi e contabili del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Note all'articolo
- Il Decreto 3 dicembre 2015, n. 211 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica si applica dall'esercizio finanziario successivo alla pubblicazione dello stesso decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1995-04-27;392#art-19-bis