Art. 82 · Responsabilità e obbligo di denunzia
Titolo VIII

Art. 82

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Responsabilità e obbligo di denunzia

In vigore dal 6 ott 1995
1. Il direttore dell'istituto che venga a conoscenza direttamente o a seguito di rapporto, di fatti che diano luogo a responsabilità contabile e patrimoniale, deve farne immediata denunzia alla procura generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni; se il fatto sia imputabile al direttore dell'istituto, la denunzia è fatta dal capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente per la vigilanza sull'istituto.
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