Art. 5
In vigore dal 26 ago 1995
1. All'art. 598 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è aggiunto il seguente comma:
"Le direzioni provinciali del tesoro provvedono a dare disposizioni alle coesistenti sezioni di tesoreria per il versamento al bilancio dello Stato degli importi relativi ai depositi provvisori in numerario non ritirati alla scadenza dell'esercizio successivo a quello di costituzione.".
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