Art. 6
In vigore dal 26 ago 1995
1. All'art. 633 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono aggiunti i seguenti commi:
"La documentazione a corredo dei conti giudiziali prevista al comma 1 può essere sostituita da evidenze su supporti informatici contenenti le medesime informazioni previste sui moduli cartacei; è comunque esclusa la possibilità di variare i dati dopo la resa dei conti stessi.
La documentazione rimane in custodia presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria per un periodo di dieci anni a disposizione del Ministero del tesoro e della Corte dei conti per i controlli di competenza. Dopo i primi cinque anni la documentazione può essere sostituita da riproduzioni ottenute con supporti ottici ovvero da altro idoneo strumento di archiviazione.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 aprile 1995
Il Ministro: DINI Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1995
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 291
Storico versioni
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