Art. 3
In vigore dal 26 ago 1995
1. Il comma 2 dell'art. 346 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dal seguente:
"Essi devono limitare tali prelevamenti, nei limiti autorizzati, alle sole somme occorrenti per i pagamenti d'importo non superiore a L. 20.000 e per quelli che non sia possibile disporre mediante ordinativi a favore dei creditori.".
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