Art. 4

In vigore dal 26 ago 1995
1. Il comma 1 dell'art. 587 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dal seguente: "I pagamenti sono eseguiti dalle sezioni di tesoreria su ordini emessi dai responsabili delle amministrazioni alle quali sono intestate le contabilità speciali e sempre entro i limiti dei fondi medesimi. I responsabili delle suddette amministrazioni emettono con l'obbligo della resa del conto ordinativi a proprio favore per eseguire direttamente i pagamenti di importo non superiore a L. 20.000. Sui titoli pagati le sezioni di tesoreria appongono il bollo con la dizione pagato.".
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