Art. 2

In vigore dal 26 ago 1995
1. All'art. 278 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è aggiunto il seguente comma: "Per i pagamenti relativi a spesa di importo non superiore a L. 20.000, le amministrazioni emettono aperture di credito a favore di funzionari che vi provvedono direttamente mediante prelevamento dei necessari fondi dagli accreditamenti ricevuti.".
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