Art. 1
In vigore dal 26 ago 1995
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, e successive modificazioni;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l' della legge 28 marzo 1991, n. 104;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
Sentita la Banca d'Italia che ha espresso il proprio assenso con nota n. 00145082 del 19 maggio 1994;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del presente provvedimento inviata con nota del 26 agosto 1994, protocollo n. 175540;
Visto il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti espresso nell'adunanza generale del 30 novembre 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 gennaio 1995;
A D O T T A il seguente regolamento:
Semplificazioni delle procedure relative agli incassi e ai pagamenti per conto dello Stato da parte delle sezioni di tesoreria e di quelle relative alla rendicontazione:
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1. Dopo il comma 2 dell'art. 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono aggiunti i seguenti commi:
"Le ricevute di conto corrente postale hanno potere liberatorio nei confronti dei debitori e tengono luogo delle quietanze di tesoreria ai fini dei conti amministrativi e giudiziali.
Per il versamento di somme relative a particolari servizi possono essere utilizzati, sentito il Ministro del tesoro, conti correnti postali 'dedicatì intestati ad una sola sezione di tesoreria provinciale.".
Storico versioni
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