Art. 6

Rapporti con l'autorità giudiziaria e con l'Amministrazione penitenziaria

In vigore dal 1 gen 1995
Rapporti con l'autorità giudiziaria e con l'Amministrazione penitenziaria 1. Per la formulazione del parere previsto dall'articolo 13-ter della legge e, comunque, per la migliore formulazione o adeguamento del programma di protezione, il direttore dell'istituto penitenziario, prima di inoltrare la domanda di un detenuto ammesso allo speciale programma di protezione, tendente ad ottenere la concessione dei permessi premio o delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 25 luglio 1975, n. 354, e di inoltrare, per l'approvazione, il provvedimento di assegnazione al lavoro all'esterno, informa l'autorità che ha deliberato il programma e il Servizio centrale di protezione. 2. Prima di formulare il parere previsto dall'art. 13-ter della legge, la commissione centrale richiede all'autorità giudiziaria informazioni sulle verifiche relative all'attendibilità della collaborazione emergenti dai provvedimenti che hanno definito i procedimenti in relazione ai quali la collaborazione è stata prestata, ovvero, se la definizione non è avvenuta, dei provvedimenti che hanno concluso le fasi in cui ognuno di essi si trova. 3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 147-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la relativa attestazione può essere richiesta al Servizio centrale di protezione ovvero all'autorità che ha deliberato il programma di protezione o che ha adottato le misure.
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