Art. 1

Modalità per la formulazione del programma

In vigore dal 1 gen 1995
IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Viste le disposizioni del capo II "Nuove norme per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia" del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82; Viste le integrazioni e le modificazioni apportate alla predetta normativa con il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; Visto il decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, recante norme sul coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata; Visto l', comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, come successivamente modificato dall', comma 3, della legge 7 agosto 1992, n. 356, di conversione del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306; Visto il decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, recante la "Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia"; Visto il proprio decreto 26 novembre 1991, recante criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e le relative modalità di attuazione; Ritenuto di dover adottare, a norma dell', comma 3, della surrichiamata legge n. 82 del 1991, nuove disposizioni dirette ad individuare sia i criteri per la formulazione del programma per la protezione di chi collabora con la giustizia, sia i procedimenti per la sua adozione e attuazione, anche con riferimento al tema del cambiamento delle generalità e alla predisposizione dei documenti di copertura oltre che alle modalità di formulazione della proposta di ammissione a detto programma, ai compiti istruttori della commissione centrale e alle attività demandate al capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza; Sentita la commissione centrale di cui all' del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, sopra indicato, che sullo schema del presente provvedimento si è espressa nella seduta del 16 novembre 1994; Sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, che sullo schema del presente provvedimento si è espresso nella riunione del 24 novembre 1994; E M A N A il seguente decreto: . Modalità per la formulazione del programma 1. La commissione centrale prevista dall', comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, denominata legge negli articoli seguenti, formula lo speciale programma di protezione per i soggetti indicati nell' della medesima legge dopo aver acquisito: a) la proposta motivata del procuratore della Repubblica ovvero, previo parere favorevole di questi, del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza o del prefetto; b) il parere del procuratore nazionale antimafia, allorchè ricorrano le condizioni previste dall'; c) la completa e documentata attestazione delle situazioni soggettive indicate nell'art. 12 della legge; d) specifiche e dettagliate indicazioni sulle misure preventive e di protezione già adottate o adottabili dall'autorità di pubblica sicurezza, dall'Amministrazione penitenziaria o da altri organi, nonché ogni ulteriore elemento eventualmente occorrente per definire la gravità e l'attualità del pericolo in relazione alla collaborazione o alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio relativamente a delitti compresi fra quelli previsti dall'art. 380 del codice di procedura penale. 2. La commissione può altresì acquisire, anche mediante e a seguito dell'audizione del procuratore nazionale antimafia, dell'autorità che ha formulato la proposta o di altra autorità che ad essa è interessata, ogni ulteriore notizia utile ai fini della formulazione del programma di protezione, ivi compresi gli elementi concernenti l'importanza del contributo per lo sviluppo delle indagini o per il giudizio penale e quelli di interesse ai fini delle dichiarazioni impegnative da rendere a norma dell'art. 12 della legge. 3. Quando è necessario al fine di prevenire gravi delitti che attentano alla vita o alla incolumità delle persone esposte al pericolo per effetto della collaborazione, la commissione può utilizzare anche gli atti e le informazioni trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 118 del codice di procedura penale ovvero a norma dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, o dell'art. 102 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 4. La commissione delibera a maggioranza dei suoi componenti, purchè siano presenti alla seduta almeno cinque di questi, di cui almeno un magistrato. In caso di parità, prevale il voto del presidente. 5. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre alla proposta di cui all', tutti gli atti e i provvedimenti comunque pervenuti alla commissione, gli atti e i provvedimenti della commissione stessa, salvi gli estratti essenziali, e le attività svolte per la attuazione dello speciale programma di protezione. Agli atti e ai provvedimenti della commissione, salvi gli estratti essenziali che devono essere comunicati ad organi diversi da quelli preposti all'attuazione dello speciale programma di protezione, si applicano altresì le norme per la tenuta e la circolazione degli atti classificati, con classifica di segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto. 6. Nello svolgimento dei compiti istruttori indicati nei commi precedenti, la commissione si avvale dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell', comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, reca: "Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia". - Il D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, reca: "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa". - Il testo del comma 2-quater dell' del D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 (Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata), come successivamente modificato dal comma 3 dell' della legge 7 agosto 1992, n. 356, di conversione del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, è il seguente: "2-quater. L'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa svolge le funzioni previste dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 1992. A decorrere dal giorno successivo alla cessazione di dette funzioni, le competenze sono attribuite al Ministro dell'interno con facoltà di delega nei confronti dei prefetti e del direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all', nonché nei confronti di altri organi e uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo criteri che tengano conto delle competenze attribuite dalla normativa vigente ai medesimi organi, uffici e autorità. Le competenze previste dal comma 3 dell'art. 1-ter del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall' della legge 15 novembre 1988, n. 486, sono devolute al capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza". - Il testo dell' del D.L. n. 8/1991, è il seguente: ". - 1. Nei casi in cui le misure di tutela adottabili, ai sensi delle norme già in vigore, direttamente dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, dall'autorità di pubblica sicurezza o, se si tratta di persona detenuta, dal Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, non sono ritenute adeguate al fine di assicurare l'incolumità dei soggetti elencati nell' e il pericolo derivi dagli elementi forniti o che essi possono fornire per lo sviluppo delle indagini o per il giudizio può essere definito uno speciale programma di protezione, comprendente, se necessario, anche misure di assistenza. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i Ministri interessati, è istituita una commissione centrale per la definizione ed applicazione dello speciale programma di protezione, composta da un Sottosegretario di Stato, che la presiede, da due magistrati con particolare esperienza nella trattazione di processi per fatti di criminalità organizzata e da cinque funzionari e ufficiali esperti nel settore. Per i compiti di segreteria e istruttori la commissione centrale si avvale dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia. 3. Le misure di protezione e di assistenza a favore delle persone ammesse allo speciale programma di cui al comma 1, nonché i criteri di formulazione del programma medesimo e le modalità di attuazione, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e la commissione centrale di cui al comma 2. Non si applica l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400".
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urn:nir:ministero.interno:decreto:1994-11-24;687#art-1

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