Art. 9
Predisposizione del documento di copertura
In vigore dal 1 gen 1995
1. Ai fini della predisposizione del documento di copertura previsto dall'art. 13, comma 2, della legge, il direttore del Servizio centrale di protezione richiede agli uffici competenti esemplari in bianco per carte di identità o per altri documenti di identificazione.
2. Il Servizio centrale di protezione provvede alla predisposizione del documento e chiede alle autorità competenti al rilascio, che non possono opporre rifiuto, le registrazioni previste dalla legge e gli ulteriori adempimenti eventualmente necessari.
3. Presso il Servizio centrale di protezione è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio del documento di copertura predisposto a norma dei commi precedenti.
Presso gli uffici competenti è tenuto un registro riservato attestante il numero e le caratteristiche degli esemplari per carte di identità o per titoli a questa equipollenti rilasciati al Servizio centrale di protezione a norma del comma 1.
Storico versioni
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