Art. 4

Provvedimenti del capo della Polizia direttore generale della pubblica sicurezza

In vigore dal 14 set 1995
1. Il capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza adotta le misure indicate nell', comma 1, secondo periodo, della legge, allorchè ricorrono casi di particolare urgenza che non consentono di attendere le deliberazioni della commissione centrale. 2. La particolare urgenza delle misure, i loro contenuti e la loro durata sono determinati dal capo della Polizia sulla scorta della proposta o, quantomeno, di una dettagliata segnalazione delle autorità competenti per la proposta che evidenzi l'importanza del contributo, gli elementi concernenti i pericoli per l'incolumità e che indichi le persone esposte al pericolo, i motivi dai quali derivano il pericolo stesso, la sua gravità e la sua attualità, nonché le ragioni per le quali le misure adottate o fatte adottare anche da parte del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria non sono ritenute idonee. Prima di adottare le misure, il capo della Polizia acquisisce il parere di cui all', comma 1, lettera b), nonché, ove necessarie in relazione alle misure da adottare, le attestazioni di cui alla lettera c) dello stesso articolo. Se il verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione o il verbale di informazioni non è trasmesso unitamente alla segnalazione, questa ne deve riportare il contenuto o deve comunque attestarne l'acquisizione. 3. Decorsi novanta giorni, il provvedimento del capo della Polizia cessa di avere effetto se la commissione non ha deliberato il programma di protezione, sulla proposta formulata nelle forme e con le modalità previste dall', commi 2 e 3, della legge e dall' del presente decreto. Il termine è prorogabile una sola volta non oltre novanta giorni, semprechè l'autorità proponente abbia trasmesso la proposta di ammissione allo speciale programma. 4. Il termine indicato nel primo periodo del comma 3 decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i provvedimenti del capo della Polizia adottati prima di tale data.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 6 - 8 settembre 1995 n. 420 (in G.U. 1ª s.s. 13/09/1995, n. 38) "Dichiara che non spetta al Governo, e per esso al Ministro dell'interno, adottare le disposizioni di cui agli artt. 2, commi secondo, terzo e quarto, e 4, comma secondo, del decreto ministeriale anzidetto, nella parte in cui prevedono che il procuratore della Repubblica debba redigere, anche qualora ritenga, in base a propria motivata valutazione, che cio' possa recare pregiudizio per lo sviluppo delle indagini, il "verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione", o, a seconda dei casi, il "verbale di informazioni ai fini delle indagini"; e di conseguenza annulla in parte qua le norme anzidette".

Le tue annotazioni

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urn:nir:ministero.interno:decreto:1994-11-24;687#art-4

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