Art. 11
Autorità designata per le richieste di atti o certificati relativi alle nuove generalità
In vigore dal 1 gen 1995
1. L'autorità incaricata di inoltrare le richieste di cui all' del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, è, di norma, il direttore del Servizio centrale di protezione o persona dipendente dallo stesso Servizio, specificamente designata.
2. La commissione centrale può autorizzare l'autorità di cui al comma 1 a inoltrare, salvo quanto previsto dall', comma 3, del predetto decreto legislativo n. 119, ulteriori richieste oltre quelle occorrenti o per nominativi diversi, quando sia necessario per motivi di sicurezza e di riservatezza. I documenti o certificati ulteriori sono distrutti a cura del Servizio centrale di protezione o custoditi dallo stesso; in quest'ultimo caso, non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle indicate dal presente articolo.
L'acquisizione, la distruzione e l'utilizzazione dei documenti e certificati predetti sono annotati in apposito registro riservato.
3. Le richieste di rilascio di atti, certificati o estratti, di formazione, iscrizione, annotazione o trascrizione di atti, compresi quelli di stato civile, effettuate ai sensi dell' del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, sono fatte per iscritto e sono conservate dal pubblico ufficiale che le riceve, il quale ne cura la custodia riservata.
4. Il direttore del Servizio centrale di protezione riferisce periodicamente, e comunque almeno ogni sei mesi, alla commissione centrale, sulle modalità di applicazione delle disposizioni concernenti il cambiamento delle generalità.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 novembre 1994
Il Ministro dell'interno MARONI
Il Ministro di grazia e giustizia
BIONDI
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Storico versioni
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