Art. 3

Parere del procuratore nazionale antimafia

In vigore dal 1 gen 1995
1. Sulla proposta di ammissione allo speciale programma di protezione, la commissione centrale richiede il parere del procuratore nazionale antimafia quando la collaborazione attiene a procedimenti per taluno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3- bis, del codice di procedura penale, in relazione ai quali sussiste la possibilità che più uffici del pubblico ministero procedano a indagini collegate a norma dell'art. 371 dello stesso codice. 2. Il parere indicato nel comma 1 può essere richiesto anche quando sussistono elementi per ritenere che le notizie, le informazioni e i dati attinenti alla criminalità organizzata di cui il procuratore nazionale antimafia dispone per l'esercizio delle sue funzioni siano necessari per la formulazione del programma di protezione e, in specie, per le valutazioni della commissione sulla importanza del contributo e sui pericoli per l'incolumità.
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Parere del procuratore nazionale antimafia (Art. 3 Regolamento recante norme dirette ad individuare i criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e le relative modalita' di attuazione.) — Testo vigente | Portale Normativo