Art. 4

Liquidazione volontaria del sito o impresa

In vigore dal 30 dic 1994
1. Le imprese beneficiarie dei contributi per la riduzione di capacità produttiva devono procedere alla liquidazione volontaria, secondo le seguenti modalità: a) se è la società facente parte di un gruppo ad essere posta in liquidazione, i liquidatori devono pagare con i benefici per la soppressione di capacità produttiva i debiti sociali e le passività residue devono essere trasferite a carico della società controllante o controllata; b) se è una società appartenente ad un gruppo industriale o una singola società che offre in dismissione uno o più siti produttivi, questa deve procedere a costituire una nuova entità giuridica che assume la titolarità di tutti gli impianti residui e le passività relative agli stessi.
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