Art. 8
Osservatorio del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico
In vigore dal 30 mar 2000
Osservatorio del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico 1. Quale organo per l'accertamento e la realizzazione dei programmi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con proprio decreto, alla costituzione presso il Ministero dell'industria dell'"Osservatorio", di cui all' del decreto-legge n. 396 del 20 giugno 1994, convertito nella legge 3 agosto 1994, n. 481, le cui spese di funzionamento fanno carico al capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio finanziario 1995 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
2. L'Osservatorio è composto da dodici membri di cui sei, compreso il presidente, scelti tra esperti di chiara fama ed indipendenza nei settori economico, giuridico, statistico, comunitario, ambientale, nonché da sei membri rappresentativi dei produttori, dei commercianti, dei lavoratori del settore e delle amministrazioni pubbliche aventi specifiche competenze per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico.
3. L'Osservatorio si articola in collegi in relazione ai distinti compiti previsti dalla legge.
4. Le attività istruttorie sono svolte da una segreteria tecnica avente un contingente complessivo di cinque unità, cui è preposto un funzionario che assume le funzioni di segretario dell'Osservatorio.
5. ll personale di cui al precedente comma viene posto in posizione di distacco o comando.
6. I componenti dell'Osservatorio durano in carica cinque anni.
7. Ai membri ed al segretario dell'Osservatorio viene corrisposto un gettone di presenza, per la partecipazione alle riunioni collegiali, stabilito in L. 200.000 per seduta.
8. In considerazione di comprovate esigenze di servizio, il personale addetto alla segreteria dell'Osservatorio può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario nei limiti massimi previsti per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
9. Al presidente ed ai componenti dell'Osservatorio che, per esigenze di servizio, compiono missioni sul territorio estero o nazionale, compete il trattamento economico di missione previsto per i dirigenti generali dello Stato di livello C.
ll presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 ottobre 1994
Il Ministro: GNUTTI
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1994
Registro n. 1 Industria, foglio n. 254
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1994-10-12;683#art-8