Art. 6
Contributo aggiuntivo
In vigore dal 30 dic 1994
1. L'entità del contributo aggiuntivo, da destinare agli investimenti per la riconversione in settori produttivi diversi dai prodotti CECA, di cui all', comma 2, lettera b), del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito nella legge 3 agosto 1994, n. 481, è pari ai massimali previsti dalla normativa CEE in materia di aiuti regionali alle imprese, secondo la collocazione territoriale delle imprese stesse sul territorio nazionale.
2. La presentazione di un programma di reinvestimento è criterio di valutazione preferenziale per l'accesso agli incentivi destinati alla soppressione di capacità produttiva. Tale programma può essere presentato da un'impresa diversa da quella che effettua la soppressione di capacità produttiva, sulla base di un accordo interaziendale purchè realizzi nelle stesse aree iniziative idonee a recuperare in tutto o in parte le unità lavorative dismesse.
3. I programmi di reinvestimento devono contenere indicazioni precise sul recupero della forza lavoro impiegata negli impianti distrutti, quale condizione per la valutazione positiva del programma stesso. Sono esclusi dai benefici i programmi che comportano investimenti nel settore siderurgico ed in altri settori saturi, conformemente alle normative comunitarie in materia di aiuti settoriali.
4. Le società ammesse al contributo aggiuntivo, quale titolo preferenziale previsto dall', lettera b), possono accedere ad una anticipazione del contributo concesso in una misura non superiore al 30% dell'entità globale dello stesso, prestando idonea garanzia fideiussoria.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1994-10-12;683#art-6