Art. 3

Calcolo del contributo per incentivare la soppressione di capacità produttiva

In vigore dal 30 dic 1994
Calcolo del contributo per incentivare la soppressione di capacità produttiva 1. La misura del contributo destinato alla distruzione degli impianti, di cui all', comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito nella legge 3 agosto 1994, n. 481, fa riferimento ai due seguenti valori, accertati attraverso una istruttoria tecnica svolta da Istituzioni creditizie specializzate nella valutazione di complessi aziendali ed impianti industriali, a seguito di convenzione con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Banca d'Italia: a) valore del margine di contribuzione ai costi fissi del rendimento degli impianti nell'ultimo triennio, detratti i diversi vantaggi che l'impresa beneficiaria può ricavare dalla loro chiusura; per la determinazione del margine di contribuzione della impresa industriale, si fa riferimento alle sole voci di ricavo e di costo a monte del risultato operativo ad esclusione quindi delle componenti di natura sia finanziaria sia extraoperativa; b) valore contabile residuo degli impianti da chiudere, al netto degli ammortamenti effettuati, depurato, in caso di rivalutazioni effettuate dopo il 1 gennaio 1990, della parte di dette rivalutazioni che supera il tasso di inflazione nazionale. 2. L'entità del contributo stesso scaturisce dalla media dei due valori precedentemente individuati. 3. Le imprese istanti sono tenute ad effettuare una riclassificazione dei bilanci stessi da parte di società di revisione, secondo lo schema di cui all'allegato D.
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