Art. 1
Condizioni di ammissibilità della domanda
In vigore dal 30 dic 1994
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito nella legge 3 agosto 1994, n. 481, avente ad oggetto disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico e, in particolare, l', comma 4, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite le modalità per l'istruttoria, nonché i criteri e le modalità per l'accertamento e la verifica della realizzazione dei programmi in ordine alle forme di incentivazione previste dall', comma 2, del citato decreto-legge;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 settembre 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 90871 dell'11 ottobre 1994);
A D O T T A
il seguente regolamento:
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Condizioni di ammissibilità della domanda
1. Per usufruire dei contributi di cui all' del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito nella legge 3 agosto 1994, n. 481, le imprese siderurgiche, che esercitano una delle attività produttive indicate nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, devono:
a) essere iscritte nel registro delle imprese prima del 1 gennaio 1991; rientrano nella fattispecie le imprese derivanti da procedimenti di fusione, incorporazione o scissione di imprese aventi personalità giuridica prima del 1 gennaio 1991;
b) non aver modificato l'oggetto della loro produzione e la struttura dei loro impianti dopo il 1 gennaio 1991;
c) procedere alla distruzione degli impianti oggetto di incentivazione entro il 31 marzo 1995;
d) essere poste in liquidazione volontaria, prima del pagamento dei contributi, se controllate direttamente o indirettamente da un'impresa siderurgica o altra impresa che controlli altre imprese siderurgiche o se esse stesse controllino una tale impresa, in conformità con il disposto di cui all', paragrafo 2, quarto alinea, della decisione n. 3855/91/CECA;
e) aver realizzato regolarmente fino alla data di adozione del decreto-legge n. 103 del 14 febbraio 1994, reiterato il 14 aprile 1994 con decreto-legge n. 234, reiterato il 20 giugno 1994 con decreto-legge n. 396, convertito nella legge 3 agosto 1994, n. 481, una produzione certificata con perizia giurata di un tecnico esperto del settore iscritto nel registro dei periti nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.
2. Per sito produttivo deve intendersi una unità produttiva idonea a realizzare un ciclo completo di attività di laminazione e un ciclo completo di produzione di acciaio grezzo, o uno solo dei due cicli predetti inseriti in un unico stabilimento industriale.
3. Nei documenti che l'Amministrazione dovrà esaminare deve essere compresa una indicazione precisa degli impianti fusori e relative colate continue e i treni di laminazione da rottamare corredata da documentazione fotografica.
4. Gli impianti da dismettere devono essere nel possesso della impresa istante alla data della domanda stessa.
5. Non è condizione ostativa alla concessione dei contributi di cui al comma 1 l'eventuale procedura fallimentare o concorsuale, stante la finalità dei contributi stessi di incentivare la distruzione fisica di impianti idonei alla produzione di prodotti CECA.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'intero del D.L. n. 396/1994 si veda in nota all'.
Note alle premesse:
- Per il testo dell'intero del D.L. n. 396/1994 si veda nota all'.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1994-10-12;683#art-1