Art. 7
Revoca delle agevolazioni
In vigore dal 30 dic 1994
1. Le società beneficiarie delle agevolazioni non possono ripristinare la capacità produttiva soppressa nei cinque anni successivi alla data del pagamento.
2. In caso di inosservanza di quanto disposto al comma 1, le imprese interessate perdono il diritto alle agevolazioni nella misura pari alla capacità produttiva ripristinata, con il conseguente obbligo a restituire il corrispondente contributo comprensivo di interessi legali e rivalutazione.
3. Ai sensi della normativa vigente, le disposizioni dei precedenti commi si applicano alle società controllanti, controllate o comunque collegate alle società destinatarie dei contributi medesimi.
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