Titolo II

Art. 9

Operazioni di spoglio e proclamazione degli eletti

In vigore dal 25 apr 1995
1. Lo spoglio è pubblico e dell'inizio delle operazioni è data tempestiva comunicazione. 2. La commissione, constatata l'integrità dei sigilli apposti ai plichi delle schede, controlla in base ai processi verbali pervenuti dalle varie sedi la regolarità delle operazioni elettorali. Quindi, dopo aver staccato da ciascuna scheda il relativo tagliando e aver raggruppato le schede per categorie, procede alle operazioni di spoglio. 3. La commissione, sulle questioni insorte in ordine alla regolarità delle operazioni elettorali, delibera a maggioranza semplice. 4. Esaurite le operazioni di spoglio, la commissione proclama gli eletti secondo quanto previsto dagli . 5. Di tutte le operazioni va redatto un processo verbale.
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