Titolo II
Art. 5
Seggi elettorali
In vigore dal 25 apr 1995
1. Presso ciascuna università e istituto è costituito con decreto del rettore o direttore un unico seggio elettorale, composto dal direttore amministrativo o, in caso di impedimento dello stesso, dal funzionario più elevato in grado con funzioni di presidente e da due impiegati designati dal rettore o direttore, dei quali uno con funzioni di segretario.
2. Presso ciascun seggio sono predisposte due urne per la raccolta rispettivamente dei voti dei rappresentanti degli studenti e delle università.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1994-10-04;771#art-5