Titolo II

Art. 5

Seggi elettorali

In vigore dal 25 apr 1995
1. Presso ciascuna università e istituto è costituito con decreto del rettore o direttore un unico seggio elettorale, composto dal direttore amministrativo o, in caso di impedimento dello stesso, dal funzionario più elevato in grado con funzioni di presidente e da due impiegati designati dal rettore o direttore, dei quali uno con funzioni di segretario. 2. Presso ciascun seggio sono predisposte due urne per la raccolta rispettivamente dei voti dei rappresentanti degli studenti e delle università.
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