Titolo II

Art. 3

Ordinanza

In vigore dal 25 apr 1995
1. Il Ministro, con propria ordinanza, emanata almeno sei mesi prima della scadenza della Consulta, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, indice le elezioni.
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urn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1994-10-04;771#art-3

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