Titolo II
Art. 3
3 / 13Ordinanza
In vigore dal 25 apr 1995
1. Il Ministro, con propria ordinanza, emanata almeno sei mesi prima della scadenza della Consulta, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, indice le elezioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1994-10-04;771#art-3