Titolo I

Art. 1

Rappresentanti degli studenti

In vigore dal 25 apr 1995
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari e, in particolare, l', il quale prevede che con apposito regolamento ministeriale siano disciplinate le modalità per l'elezione dei rappresentanti delle università e degli studenti nella Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, e per il funzionamento della Consulta stessa; Visto l' del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, concernente la designazione dei rappresentanti regionali negli organismi a composizione mista tra Stato e regioni; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 (nota n. 2340/B del 30 settembre 1994); A D O T T A il seguente regolamento: . Rappresentanti degli studenti 1. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti è costituito un collegio unico nazionale. L'elettorato attivo e passivo è attribuito agli studenti che risultino regolarmente iscritti ai corsi di laurea o di diploma alla data delle elezioni. 2. L'elezione avviene per liste concorrenti, presentate al Ministero da 50 elettori almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni, nelle quali sono raggruppati i candidati con l'indicazione del cognome e del nome e del numero progressivo. Non è ammessa la inclusione in più di una lista. Ogni lista deve essere corredata da certificati comprovanti il possesso dei requisiti dei candidati, rilasciati dall'università e istituto di appartenenza. 3. Le liste, controfirmate dai candidati per accettazione, sono trasmesse dal Ministero alle università che dovranno renderle pubbliche almeno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni. 4. Ogni studente può esprimere un solo voto di preferenza. Risultano eletti gli studenti che abbiano ottenuto in assoluto il maggior numero di voti, indipendentemente dalla lista di appartenenza. Nel caso di parità di voti, prevale lo studente più anziano di età. Se tuttavia sussista parità di voti fra studenti in corso e studenti fuori corso, prevale lo studente in corso. 5. Lo studente eletto resta in carica per l'intera durata della Consulta, semprechè mantenga la propria qualità di studente.
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urn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1994-10-04;771#art-1

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