Titolo II
Art. 8
Commissione elettorale
In vigore dal 25 apr 1995
1. Con decreto del Ministro è istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica una commissione elettorale con il compito di effettuare le operazioni di spoglio. La commissione è composta da un magistrato amministrativo o contabile che la presiede e da quattro funzionari del Ministero con qualifica non inferiore alla VIII, dei quali uno con funzioni di segretario.
2. La commissione potrà essere coadiuvata nei suoi adempimenti materiali da personale di segreteria messo a disposizione dall'amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1994-10-04;771#art-8