Titolo III
Art. 12
Organizzazione dei lavori
In vigore dal 25 apr 1995
1. Il Ministro dirige e coordina i lavori della seduta. Il Ministro può delegare ad un consigliere la presidenza della seduta.
2. Gli argomenti posti all'ordine del giorno sono discussi secondo l'ordine contenuto nell'avviso di convocazione. All'inizio di ogni seduta può comunque essere richiesta l'inversione o la anteposizione degli argomenti posti all'ordine del giorno da uno dei membri della Consulta. L'inversione ha luogo ove la proposta sia approvata dalla maggioranza dei consiglieri presenti.
3. Le votazioni per l'espressione di parere e la formulazione di proposte sono valide se vi abbia preso parte la maggioranza dei componenti in carica della Consulta.
4. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Per il lavoro istruttorio o di studio e di approfondimento di temi specifici, la Consulta può costituire nel suo ambito appositi gruppi di lavoro che si riuniscono, di norma, in occasione delle sedute.
6. Il verbale della seduta è redatto in forma sintetica da un consigliere designato di volta in volta dal Ministro o dal suo delegato.
7. Ciascun componente ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione e alle deliberazioni adottate. Eventuali osservazioni devono essere formulate per iscritto o verbalmente in questa sede.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1994-10-04;771#art-12