Titolo II

Art. 6

Schede elettorali

In vigore dal 25 apr 1995
1. Le schede per le votazioni sono predisposte dal Ministero in colori distinti per ciascuna delle categorie degli elettori. 2. Le schede sono inviate tempestivamente alle università e istituti dal Ministero e trasmesse dal rettore o direttore al segggio elettorale. Ogni scheda deve recare un tagliando con l'indicazione dell'università o istituto, il relativo timbro e la firma del presidente del seggio elettorale.
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urn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1994-10-04;771#art-6

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