Art. 6

Autorizzazioni

In vigore dal 15 dic 1994
1. Fino a quando non saranno costituite le federazioni regionali degli ordini e collegi professionali, la pubblicità, concernente le strutture di cui al comma 3 dell', è autorizzata sentiti gli ordini o i collegi della provincia in cui sono ubicati.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1994-09-16;657#art-6

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