Art. 5

Cartelli segnaletici

In vigore dal 15 dic 1994
1. Al fine di fornire al cittadino le necessarie informazioni sulla loro ubicazione, le strutture sanitarie di cui al comma 3 dell', possono utilizzare cartelli segnaletici, contenenti esclusivamente il simbolo rappresentativo della struttura, la denominazione della stessa, l'indirizzo in cui è ubicata e la riproduzione stilizzata di una freccia direzionale.
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1994-09-16;657#art-5

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