Art. 1

F i n a l i t à

In vigore dal 15 dic 1994
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 175, concernente norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie; Visto l', comma 3, della predetta legge che dispone che il Ministro della sanità, con apposito regolamento, disciplina le caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità concernente l'esercizio delle professioni e arti sanitarie e per la pubblicità concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori soggetti alle autorizzazioni di legge; Considerato che le autorizzazioni alla pubblicità per le case di cura private e per i gabinetti ed ambulatori devono essere rilasciate dalla regione sentite le federazioni regionali degli ordini e dei collegi professionali, ove costituiti; Considerato che per alcune categorie non risultano costituite le federazioni regionali degli ordini e collegi professionali; Ritenuta l'esigenza di prevedere che le regioni, in tali casi, sentano l'ordine o il collegio della provincia in cui è ubicata la struttura sanitaria; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentite le federazioni nazionali degli ordini, dei collegi professionali e delle associazioni professionali degli esercenti le professioni e arti ausiliarie; Sentito il Consiglio superiore di sanità; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 aprile 1994 e del 27 luglio 1994; Vista la nota datata 15 settembre 1994 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, al Presidente del Consiglio dei Ministri; A D O T T A il seguente regolamento: . F i n a l i t à 1. Il presente regolamento disciplina le caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria. 2. La disciplina si applica agli esercenti le professioni sanitarie, le professioni sanitarie ausiliarie e le arti ausiliarie delle professioni sanitarie. 3. La disciplina si applica, altresì, alle case di cura private ed ai gabinetti e agli ambulatori, mono e polispecialistici, soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente.
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1994-09-16;657#art-1

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