Art. 2

Targhe

In vigore dal 15 dic 1994
1. Le targhe, concernenti le attività professionali di cui al comma 2 dell', esercitate in studi personali, singoli o associati, devono rispondere, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, alle seguenti caratteristiche: a) avere dimensioni non superiori a 3.000 centimetri quadrati (di norma cm 50 x cm 60); i relativi caratteri debbono essere "a stampatello" e di grandezza non superiore a cm 8; b) essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante; c) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal sindaco; d) non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione. 2. Le targhe concernenti le strutture sanitarie di cui al comma 3 dell', salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: a) avere dimensioni non superiori a 6.000 centimetri quadrati (di norma cm 60 x cm 100); i relativi caratteri debbono essere "a stampatello" e di grandezza non superiore a cm 12; b) essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante; c) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla regione; d) non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione; e) riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale nonché i segni distintivi dell'impresa ai sensi della normativa vigente. 3. Il testo, riguardante le specifiche attività medico-chirurgiche e le prestazioni diagnostiche e terapeutiche svolte nelle strutture di cui al comma 2, nonché i nomi ed i titoli professionali dei relativi responsabili, deve essere composto con caratteri la cui grandezza non sia superiore a cm 8, salvo che per il direttore sanitario. 4. Le targhe, previste dal presente articolo, vanno apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività; quando l'edificio insiste in un complesso recintato, le targhe possono essere apposte anche sulla recinzione.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1994-09-16;657#art-2

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